Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 239
Reparti nei sanatori giudiziari
In vigore dal 12 lug 1931
I sanatori giudiziari sono distinti in tre reparti; preventorio, sanatorio e convalescenziario.
Il preventorio è destinato alle persone che, a seguito di accertamenti tecnici, vengono riconosciute affette da incipienti processi tubercolari o similari.
Il sanatorio è destinato agli ammalati con processo tubercolare attivo in fase contagiosa.
Il convalescenziario è destinato agli ammalati che hanno superato il periodo di attività contagiosa e si trovano in via di guarigione.
Storico versioni
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