Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 239

Reparti nei sanatori giudiziari

In vigore dal 12 lug 1931
I sanatori giudiziari sono distinti in tre reparti; preventorio, sanatorio e convalescenziario. Il preventorio è destinato alle persone che, a seguito di accertamenti tecnici, vengono riconosciute affette da incipienti processi tubercolari o similari. Il sanatorio è destinato agli ammalati con processo tubercolare attivo in fase contagiosa. Il convalescenziario è destinato agli ammalati che hanno superato il periodo di attività contagiosa e si trovano in via di guarigione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-239

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