Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 235

Colloqui e corrispondenza

In vigore dal 12 lug 1931
Nelle case di punizione il direttore stabilisce se e quali restrizioni, nei singoli casi, debbono essere imposte al condannato, per quanto riguarda i colloqui e la corrispondenza.
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