Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 232

Isolamento

In vigore dal 12 lug 1931
Nelle case di punizione il condannato è assoggettato ad un primo periodo d'isolamento continuo, che può estendersi fino a tre mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-232

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo