Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 234
Provvedimenti per i condannati irrequieti, insubordinati, ribelli
In vigore dal 12 lug 1931
Se, nonostante le cure morali usate e il trattamento speciale al quale è sottoposto, il condannato assegnato alle case di punizione persiste nella condotta irrequieta o insubordinata o ribelle, l'isolamento continuo viene prolungato come mezzo di difesa contro la manifesta pericolosità di lui, e il Consiglio di disciplina ne riferisce al giudice di sorveglianza, esprimendo il suo parere sui provvedimenti da adottare.
Il giudice di sorveglianza:
1°) se ritiene che il condannato sia un abituale ed incorreggibile ribelle all'ordine e alla disciplina, ordina che venga trasferito in una casa di rigore;
2°) se ritiene che il condannato versi in minorate condizioni fisiche o psichiche, ordina che sia trasferito in una, casa per minorati fisici o psichici;
3°) se ritiene che il condannato sia colpito da infermità psichica, trasmette il rapporto del Consiglio di disciplina al procuratore del Re per i provvedimenti indicati negli del codice penale e 106 di questo regolamento.
Storico versioni
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