Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo V
Art. 247
(Vitto speciale per le donne incinte o allattanti
In vigore dal 12 lug 1931
e per i bambini non lattanti)
Su parere del medico, le donne incinte o allattanti, oltre la razione ordinaria e le razioni supplementari, possono ricevere, anche ogni giorno, una razione intera di carne o di altri alimenti indicati dal medico.
I bambini non lattanti, ammessi a rimanere con le proprie madri, ricevono alimenti in quantità e qualità proporzionate all'età, secondo le prescrizioni del medico.
Storico versioni
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