Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo V

Art. 247

(Vitto speciale per le donne incinte o allattanti

In vigore dal 12 lug 1931
e per i bambini non lattanti) Su parere del medico, le donne incinte o allattanti, oltre la razione ordinaria e le razioni supplementari, possono ricevere, anche ogni giorno, una razione intera di carne o di altri alimenti indicati dal medico. I bambini non lattanti, ammessi a rimanere con le proprie madri, ricevono alimenti in quantità e qualità proporzionate all'età, secondo le prescrizioni del medico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-247

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo