Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo V

Art. 251

Facoltà agli imputati di mantenersi con mezzi propri

In vigore dal 12 lug 1931
Gli imputati, che ne facciano richiesta, hanno facoltà di provvedere a proprie spese al vitto giornaliero, ma obbligandosi altresì di provvedere a tutto il proprio mantenimento. In questo caso i cibi devono, di regola, limitarsi giornalmente a due minestre, due pietanze con contorno, formaggio, frutta, caffè, latte, nelle proporzioni usuali per il bisogno di una persona; il vino è consentito ai maggiori degli anni diciotto in misura non superiore a mezzo litro per giorno. Dal giorno successivo a quello dell'accoglimento della richiesta, agli imputati che si mantengono con mezzi propri non è distribuita la razione di vitto ordinario, nè sono forniti gli oggetti di corredo personale e le medicine.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-251

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