Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo V
Art. 254
Somministrazioni e soccorsi ai detenuti
In vigore dal 12 lug 1931
Il Ministero può consentire ai direttori degli stabilimenti l'accettazione di somministrazioni o di altri soccorsi a tutti i detenuti o ad alcune categorie di essi, con le limitazioni e le condizioni che nei singoli casi appaiono opportune.
Le somministrazioni e gli altri soccorsi diretti personalmente ai singoli detenuti, sono ad essi consegnati se il direttore ritiene che non siano in contrasto con le disposizioni di questo regolamento e abbiano legittima provenienza.
Se sono in contrasto con le disposizioni regolamentari, devono restituirsi ai mittenti; se risultano di illegittima provenienza, sono devoluti a favore della Cassa delle ammende.
Se i detenuti destinatari sono imputati, prima di disporre la devoluzione a favore della Cassa delle ammende, il direttore informa l'Autorità giudiziaria, la quale, se ritiene che gli oggetti o il danaro somministrato siano pertinenti al reato pel quale si procede, ne ordina il sequestro.
Storico versioni
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