Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte SECONDA›Titolo I
Art. 258
Sezioni
In vigore dal 12 lug 1931
Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro sono assegnati a sezioni speciali i delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Nei manicomi giudiziari sono assegnati a sezioni speciali i minori degli anni diciotto e i sordomuti.
Nelle case di cura e di custodia sono assegnati a sezioni speciali i minori degli anni diciotto, i sordomuti, gli ubriachi abituali e coloro che erano dediti all'uso di sostanze stupefacenti.
Nei riformatori giudiziari, se non sono disponibili i riformatori speciali indicali nell', sono assegnati a sezioni speciali i minori per i quali la legge stabilisce che il ricovero sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente pericoloso, e possono esservi assegnati i minori che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si siano rivelati particolarmente pericolosi.
Nei riformatori giudiziari, ordinari e speciali, sono istituite altresì sezioni separate per i minori degli anni quattordici (, p. p. e 1° cpv. cod. pen.).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-258