Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaParte SECONDATitolo I

Art. 258

Sezioni

In vigore dal 12 lug 1931
Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro sono assegnati a sezioni speciali i delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Nei manicomi giudiziari sono assegnati a sezioni speciali i minori degli anni diciotto e i sordomuti. Nelle case di cura e di custodia sono assegnati a sezioni speciali i minori degli anni diciotto, i sordomuti, gli ubriachi abituali e coloro che erano dediti all'uso di sostanze stupefacenti. Nei riformatori giudiziari, se non sono disponibili i riformatori speciali indicali nell', sono assegnati a sezioni speciali i minori per i quali la legge stabilisce che il ricovero sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente pericoloso, e possono esservi assegnati i minori che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si siano rivelati particolarmente pericolosi. Nei riformatori giudiziari, ordinari e speciali, sono istituite altresì sezioni separate per i minori degli anni quattordici (, p. p. e 1° cpv. cod. pen.).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-258

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