Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaParte SECONDATitolo I

Art. 257

Internamento nei vari stabilimenti

In vigore dal 12 lug 1931
Nelle colonie agricole, nelle case di lavoro, nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nei riformatori giudiziari sono internate le persone sottoposte alle corrispondenti misure di sicurezza nei casi preveduti dal codice penale. Nelle case di rigore sono trasferiti gli internati nelle colonie agricole e nelle case di lavoro, che siano ostinatamente ribelli all'ordine e alla disciplina. Nei sanatori giudiziari sono trasferiti gli internati affetti da tubercolosi o predisposti a questa malattia. È applicabile l'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-257

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