Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte SECONDA›Titolo I
Art. 257
Internamento nei vari stabilimenti
In vigore dal 12 lug 1931
Nelle colonie agricole, nelle case di lavoro, nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nei riformatori giudiziari sono internate le persone sottoposte alle corrispondenti misure di sicurezza nei casi preveduti dal codice penale.
Nelle case di rigore sono trasferiti gli internati nelle colonie agricole e nelle case di lavoro, che siano ostinatamente ribelli all'ordine e alla disciplina.
Nei sanatori giudiziari sono trasferiti gli internati affetti da tubercolosi o predisposti a questa malattia. È applicabile l'.
Storico versioni
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