Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Parte SECONDA›Titolo I
Art. 259
Stabilimenti o sezioni per donne
In vigore dal 12 lug 1931
Le donne sono internate in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini, ovvero in sezioni distinte di tali stabilimenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-259