Art. 259 · Stabilimenti o sezioni per donne
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaParte SECONDATitolo I

Art. 259

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Stabilimenti o sezioni per donne

In vigore dal 12 lug 1931
Le donne sono internate in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini, ovvero in sezioni distinte di tali stabilimenti.
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