Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo V
Art. 250
Uso del tabacco
In vigore dal 12 lug 1931
È consentito ai detenuti maschi, di età superiore ai diciotto anni, l'uso del tabacco da fumo o da fiuto, da prelevarsi dalla dispensa del sopravvitto nella quantità massima giornaliera determinata dal regolamento interno.
Il permesso di fumare deve essere dall'Autorità dirigente negato ai condannati e agli imputati obbligati al lavoro, che non adempiono a questo obbligo senza giustificato motivo.
Il direttore stabilisce le ore e il luogo, in cui i detenuti possono fumare.
Storico versioni
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