Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo III

Art. 266

Assegnazione

In vigore dal 12 lug 1931
Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione, nel richiedere l'Autorità di pubblica sicurezza a norma degli articoli 633 e 634 del codice di procedura penale, informa il Ministero perché provveda all'assegnazione dei sottoposti a misure amministrative di sicurezza detentive e, se i provvedimenti da eseguire si riferiscono a persona detenuta, ne dà avviso al direttore dello stabilimento in cui essa si trova. Il Ministero comunica all'Autorità di pubblica sicurezza in quale stabilimento la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva deve essere internata, e la pubblica sicurezza procede all'internamento. Il detenuto è trattenuto nello stabilimento a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza. Alla proposta di assegnazione dev'essere alligata la copia del provvedimento che ha disposto la misura di sicurezza. oltre al mod. 31. I direttori dei manicomi giudiziari e delle case di cura e di custodia possono altresì richiedere copia dei risultati degli accertamenti clinici, in base ai quali è stato, disposto l'internamento.
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