Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo IV
Art. 268
Internamento. Norme generali. Passeggio, corrispondenza, colloqui. Infermità fisica
In vigore dal 12 lug 1931
(Internamento. Norme generali. Passeggio, corrispondenza, colloqui.
Infermità fisica)
Sono estese agli stabilimenti per misure di sicurezza, in quanto applicabili, le disposizioni degli a 61, 63 a 75, 79 a 92, 94, 95 e 107 a 113.
L'orario, la durata e le modalità del passeggio, la corrispondenza, i colloqui e i giuochi sono disciplinati dai regolamenti interni.
In ogni caso, se si tratta di internati sottoposti a procedimento penale, l'Autorità dirigente non può autorizzare colloqui senza il permesso dell'Autorità giudiziaria; questa può disporre che la corrispondenza che l'internato riceve o spedisce non abbia corso senza il suo visto.
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