Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo V

Art. 272

Assegnazione degli internali al lavoro negli stabilimenti

In vigore dal 12 lug 1931
Il direttore, prima di assegnare i singoli internati alle varie lavorazioni organizzate nello stabilimento, li invita a scrivere o a dettare una dichiarazione nella quale indichino dettagliatamente a quali lavori si dedicarono in libertà, o nelle carceri se provengono da uno stabilimento carcerario, quali risultati conseguirono, se sono disposti a continuare quei lavori ovvero se intendono dedicarsi nello stabilimento ad altri lavori. Compiute le indagini necessarie, se si riconosce che la scelta fatta dall'internato è utile per il riadattamento sociale di lui la richiesta dev'essere accolta, nei limiti delle possibilità che offre lo stabilimento. Se difettano nello stabilimento lavorazioni alle quali opportunamente l'internato dovrebbe essere addetto, si può autorizzare un lavoro autonomo, ma controllato e vigilato assiduamente, accertandone giornalmente i risultati. La concessione è subordinata alla condizione che l'internato abbia mezzi sufficienti all'acquisto degli attrezzi necessari e della materia prima. A tale acquisto provvede il direttore. L'ammissione al lavoro all'aperto, organizzato con colonne mobili, che, uscendo dallo stabilimento per lavorare all'aperto, rientrano dopo il lavoro, è deliberata dal giudice di sorveglianza e disposta dal Ministero a norma dell'arti colo 120.
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