Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo V

Art. 273

Remunerazione: limiti e disponibilità

In vigore dal 12 lug 1931
Il lavoro degli internati è remunerato. Il direttore propone al Ministero la misura della remunerazione, a cottimo o la giornata, sulla media dei salari della provincia ove lo stabilimento si trova. Dalla remunerazione è detratta solo una parte eguale alla quota di mantenimento, ma la quota residuale per l' internato non deve essere inferiore ai due terzi della remunerazione se l'internato ha figli a carico, e alla, metà negli altri casi. Nel caso preveduto dal secondo capoverso dell'articolo precedente, la quota di mantenimento, nei limiti sopra indicati, è prelevata dall'utile netto di vendita del prodotto del lavoro. Alla stima e alla vendita di tale prodotto provvede il direttore. La quota riservata all'internato è insequestrabile e impignorabile e produce interessi a favore dell'internato nei limiti fissati dall'. Essa è accreditata sul conto corrente dell'internato che può disporne per acquisto di sopravvitto o per invio di sussidi alla famiglia; nei limiti stabiliti dal direttore. Sui reclami relativi all'applicazione del primo capoverso di questo articolo decide il giudice di sorveglianza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-273

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