Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo VI

Art. 278

Ricompensa

In vigore dal 12 lug 1931
Possono concedersi le ricompense prevedute dai numeri 1, 3, 4, 5 e 7 dell', ed inoltre: 1°) una licenza non superiore a giorni trenta e non più di una volta l'anno; 2°) una licenza di sei mesi, immediatamente precedenti la scadenza del periodo minimo stabilito dalla legge o di quello fissato dal giudice per un esame ulteriore della pericolosità: 3°) la proposta per il riesame della pericolosità, preveduto dal capoverso dell' del codice penale: 4°) la proposta per la revoca della misura di sicurezza, preveduta dall'ultima parte dell' del codice penale. La concessione delle ricompense indicate nei numeri 1, 3, 4, 5 e 7 dell' spetta al direttore; quella preveduta dal numero 3 di questo articolo spetta al direttore, sentito il parere del Consiglio di disciplina. La concessione delle altre ricompense spetta al giudice di sorveglianza, sentito il parere del Consiglio di disciplina. Nel caso di licenza la persona sottoposta a misura di sicurezza è munita di foglio di via obbligatorio. Il giudice stabilisce il luogo in cui si deve usufruire della licenza e le modalità del viaggio.
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