Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo VI
Art. 280
Punizioni
In vigore dal 12 lug 1931
Le punizioni che possono essere inflitte agli internati nelle
colonie agricole e nelle case di lavoro sono:
1°) l'ammonizione:
2°) la privazione del passeggio per la durata massima di
giorni 10;
3°) il divieto di acquistare il sopravvitto per la durata
massima di giorni 15;
4°) la cella per la durata massima di giorni 15, senza restrizioni di vitto;
5°) il trasferimento ad una casa di rigore.
Le punizioni prevedute dai numeri 2 a 4 si applicano nelle case di rigore per una durata massima doppia di quella sopra indicata.
Le punizioni che possono essere inflitte nei riformatori giudiziari sono:
1°) l'ammonizione;
2°) la limitazione della durata del passeggio giornaliero per la durata massima di giorni 10;
3°) il divieto di acquistare il sopravvitto per la durata massima di giorni 5;
4°) la cella per la durata massima di giorni 15, senza restrizioni di vitto;
5°) il trasferimento ai riformatori giudiziari speciali. Le punizioni prevedute dai numeri 2 a 4 del capoverso precedente si applicano nei riformatori giudiziari speciali per una durata massima doppia di quella ivi indicata.
Le punizioni prevedute dai numeri 1 a 3 sono inflitte dal direttore.
La punizione preveduta dal numero 4, è inflitta dal Consiglio di disciplina.
Il trasferimento alle case di rigore e ai riformatori giudiziari speciali è disposto dal giudice di sorveglianza su proposta del direttore, sentito il Consiglio di disciplina.
Le punizioni che possono essere inflitte nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nei sanatori giudiziari sono regolate dalla direzione secondo le esigenze tecnico-sanitarie.
Si applica l'.
Storico versioni
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