Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo VI

Art. 280

Punizioni

In vigore dal 12 lug 1931
Le punizioni che possono essere inflitte agli internati nelle colonie agricole e nelle case di lavoro sono: 1°) l'ammonizione: 2°) la privazione del passeggio per la durata massima di giorni 10; 3°) il divieto di acquistare il sopravvitto per la durata massima di giorni 15; 4°) la cella per la durata massima di giorni 15, senza restrizioni di vitto; 5°) il trasferimento ad una casa di rigore. Le punizioni prevedute dai numeri 2 a 4 si applicano nelle case di rigore per una durata massima doppia di quella sopra indicata. Le punizioni che possono essere inflitte nei riformatori giudiziari sono: 1°) l'ammonizione; 2°) la limitazione della durata del passeggio giornaliero per la durata massima di giorni 10; 3°) il divieto di acquistare il sopravvitto per la durata massima di giorni 5; 4°) la cella per la durata massima di giorni 15, senza restrizioni di vitto; 5°) il trasferimento ai riformatori giudiziari speciali. Le punizioni prevedute dai numeri 2 a 4 del capoverso precedente si applicano nei riformatori giudiziari speciali per una durata massima doppia di quella ivi indicata. Le punizioni prevedute dai numeri 1 a 3 sono inflitte dal direttore. La punizione preveduta dal numero 4, è inflitta dal Consiglio di disciplina. Il trasferimento alle case di rigore e ai riformatori giudiziari speciali è disposto dal giudice di sorveglianza su proposta del direttore, sentito il Consiglio di disciplina. Le punizioni che possono essere inflitte nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nei sanatori giudiziari sono regolate dalla direzione secondo le esigenze tecnico-sanitarie. Si applica l'.
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