Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo VII
Art. 285
Trasmissione al giudice di sorveglianza dell'estratto del registro
In vigore dal 12 lug 1931
Ogni due mesi un estratto del registro (mod. 33) indicato nell'articolo precedente, deve essere trasmesso per ciascun internato al giudice di sorveglianza.
Quando si deve procedere al riesame dello stato di pericolosità dell'internato, oltre all'estratto suddetto, deve esser trasmesso al giudice di sorveglianza un rapporto motivato a firma del direttore, del medico, del cappellano e del dirigente tecnico delle lavorazioni, col parere sullo stato di pericolosità dell'internato.
Per gli internati, ai quali fu applicata provvisoriamente la misura di sicurezza, gli estratti del registro ed il rapporto sono trasmessi all'Autorità giudiziaria che procede all'istruzione o al giudizio.
In questo caso gli estratti ed il rapporto sono allegati agli atti processuali.
Storico versioni
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