Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo VIII

Art. 287

Controversie concernenti le spese di mantenimento

In vigore dal 12 lug 1931
Le spese per l'esecuzione delle misure di sicurezza sono a carico dello Stato, salvo il rimborso delle spese di mantenimento mediante prelievo di una quota della remunerazione a norma del penultimo capoverso dell' del codice penale e dell' di questo regolamento, ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di spedalità, richiamata nell'ultima parte dell' del codice penale. Le spese di mantenimento sono determinate a norma dell' . Il giudice di sorveglianza, competente a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 635 del codice di procedura penale a decidere circa le controversie concernenti l'attribuzione o la liquidazione delle spese per il mantenimento della persona sottoposta a misura di sicurezza, prima di emettere qualsiasi provvedimento, deve sentire il parere del Ministero delle finanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-287

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo