Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo IX
Art. 289
Evasione
In vigore dal 12 lug 1931
Per le evasioni si applicano le disposizioni degli . Le direzioni informano dell'avvenuta evasione anche il giudice di sorveglianza.
Nel caso di evasione dai riformatori giudiziari, dalle case di cura e di custodia e dai manicomi giudiziari, non si applicano le disposizioni dell'ultima parte dell' e della prima parte dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-289