Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 181
Provvedimenti nel caso di evasione
In vigore dal 12 lug 1931
Avvenuta l'evasione di un detenuto, l'Autorità dirigente provvede immediatamente, per mezzo dei suoi dipendenti alle prime ricerche, e in pari tempo ne dà notizia telegrafica all'ufficio di pubblica sicurezza, ai RR. Carabinieri, alla prefettura, alla procura del Re e al Ministero.
Trasmette poi sollecitamente all'Autorità giudiziaria, competente per il procedimento o per l'esecuzione, e al Ministero dettagliato rapporto, a cui alliga una copia della cartella biografica dell'evaso.
Agli effetti disciplinari si ritiene avvenuta l'evasione, quando il detenuto e uscito da un luogo chiuso, o è stato lontano per oltre due ore dal posto assegnatogli nel lavoro all'aperto.
I militari e gli agenti, addetti alla traduzione o alla sorveglianza esterna degli stabilimenti o alla custodia dei detenuti che lavorano all'aperto, sono autorizzati a fare uso delle armi quando vi siano costretti dalla necessità di impedire l'evasione.
Storico versioni
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