Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 180

Traduzione degli appartenenti alle forze armate e degli ecclesiastici

In vigore dal 12 lug 1931
Gli appartenenti alle forze armate dello Stato o ai corpi assimilati, quando devono dopo la scarcerazione essere restituiti al corpo, sono tradotti separatamente dagli altri detenuti. Sono anche tradotti separatamente gli ecclesiastici non ridotti allo stato laicale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-180

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo