Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 180
Traduzione degli appartenenti alle forze armate e degli ecclesiastici
In vigore dal 12 lug 1931
Gli appartenenti alle forze armate dello Stato o ai corpi assimilati, quando devono dopo la scarcerazione essere restituiti al corpo, sono tradotti separatamente dagli altri detenuti.
Sono anche tradotti separatamente gli ecclesiastici non ridotti allo stato laicale.
Storico versioni
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