Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 178
Esecuzione dei trasferimenti
In vigore dal 12 lug 1931
I trasferimenti dei detenuti da un carcere giudiziario all'altro e le traduzioni dei condannati dalle carceri agli stabilimenti di pena sono disposti dalle competenti Autorità giudiziarie; i funzionari dirigenti le carceri ne curano la pronta esecuzione mediante richiesta all'Arma dei RR. Carabinieri (mod. 25).
Quando nell'interesse della giustizia è necessario trasferire nelle carceri giudiziarie i condannati che scontano la pena negli stabilimenti penali, le competenti Autorità giudiziarie ne richiedono la traduzione ai direttori degli stabilimenti. I condannati sono rimandati ai luoghi di pena di provenienza appena cessato il bisogno di trattenerli a disposizione dell'Autorità giudiziaria, previo il consenso del magistrato competente.
La facoltà di ordinare, per ragioni di giustizia, il trasferimento degli imputati da uno ad altro stabilimento di custodia preventiva spetta al procuratore generale del Re. La facoltà di disporre il trasferimento degli imputati in ogni altro caso e quello dei condannati spetta al Ministero.
L'Autorità dirigente di più stabilimenti carcerari può richiedere l'Arma dei RR. Carabinieri di tradurre detenuti da uno ad altro dei predetti stabilimenti, se il provvedimento è necessario per motivi di ordine, di disciplina, di classificazione, di sfollamento, di salute o per altri motivi, dandone partecipazione all'Autorità giudiziaria, quando si tratta di imputati.
Il trasferimento dei condannati deve essere comunicato al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione.
Storico versioni
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