Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 174
Annullamento della classifica di buono
In vigore dal 12 lug 1931
Al detenuto al quale è inflitta una punizione disciplinare più grave dell' ammonizione è annullata la classifica di buono, anche prima del semestre indicato nell' articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-174