Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 175

Con quali mezzi si eseguono i trasferimenti

In vigore dal 12 lug 1931
II trasferimento dei detenuti si esegue, di regola, col mezzo di vetture cellulari o di speciali veicoli chiusi. Agli imputati può essere consentito dalla competente Autorità giudiziaria il trasporto a proprie spese in vetture ordinarie, con quelle cautele di sicurezza che l'Autorità medesima e il capo della scorta, incaricato della traduzione, ritengono necessarie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-175

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