Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 173
Concessione della classifica di buono
In vigore dal 12 lug 1931
I detenuti ammessi alla vita in comune sono ogni sei mesi classificati dal direttore, sentiti il medico e il cappellano.
Al detenuto che durante il semestre ha serbato sempre buona condotta e ha dato prova di attaccamento al lavoro ed alla scuola è conferita la classifica di buono.
Il non essere incorso in una punizione disciplinare, più grave dell'ammonizione, è condizione necessaria, ma non sufficiente per la concessione di tale classifica.
La valutazione della condotta deve essere fatta tenendo presente tutto il tenore di vita del detenuto nella scuola, nell'officina, nelle funzioni religiose, nei rapporti coi superiori, nelle relazioni con gli altri detenuti.
Ai detenuti classificati buoni sono dovute le ricompense indicate nei numeri 1 a 7 dell'.
Storico versioni
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