Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 151
Specie delle ricompense
In vigore dal 12 lug 1931
Le ricompense che possono essere concedute ai detenuti negli stabilimenti di pena ordinari sono:
1°) la lode fatta dal direttore in presenza di un impiegato, del comandante o capoguardia e, possibilmente, di tre detenuti che nell'anno hanno ricevuto una ricompensa;
2°) il permesso di sussidiare la famiglia bisognosa;
3°) la concessione gratuita, non più di due volte al mese, della carta da lettere e della francatura postale;
4°) il permesso oli scrivere più frequentemente e più lungamente alla famiglia, in modo però da non eccedere il doppio dei limiti fissati;
5°) il permesso di un numero maggiore di visite da parte della famiglia, e di riceverle in camera separata, ma non, più di una volta al mese;
6°) la concessione dell'aumento di un decimo sulla remunerazione;
7°) la raccomandazione speciale al Consiglio di patronato;
8°) la proposta per la concessione della grazia.
Le ricompense sono rese pubbliche mediante speciali ordini del giorno (mod. 22), se non vi sono ragioni in contrario.
Storico versioni
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