Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 152
Autorità a cui spetta la concessione delle ricompense
In vigore dal 12 lug 1931
La concessione delle ricompense di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo precedente spetta al direttore.
La concessione delle ricompense di cui ai numeri 6 e 8 dello stesso articolo spetta al Consiglio di disciplina, quando non siano la conseguenza della classifica di buono.
Le stesse Autorità revocano le ricompense di carattere continuativo, quando ritengono che il detenuto non ne sia più meritevole.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-152