Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 153

Punizioni che possono essere inflitte agli uomini

In vigore dal 12 lug 1931
Le punizioni che possono essere inflitte ai detenuti sono: 1°) l'ammonizione, fatta a voce dall'Autorità dirigente, alla presenza di un impiegato o del comandante o capoguardia; 2°) la privazione del passeggio in comune, da uno a dieci giorni; 3°) la cella con letto ordinario, da uno a venti giorni; 4°) la cella con trattamento a pane ed acqua con letto ordinario, da tre a quindici giorni; 5°) la cella con trattamento a pane ed acqua col pancaccio e una coperta, da tre a quindici giorni; 6°) la cella con letto ordinario con trattamento a pane ed acqua per i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana., da uno a tre mesi. L'Autorità competente ad applicare le punizioni prevedute dai numeri 3 a 5 può sostituire ad esse la diminuzione della remunerazione sino alla metà e per un termine non superiore ad un mese.
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