Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 150
Procedura
In vigore dal 12 lug 1931
Il Consiglio di disciplina è presieduto dall'Autorità dirigente ed è convocato entro ventiquattro ore dalla presentazione del rapporto indicato nell'. L'adunanza è valida quando sono presenti almeno tre dei suoi componenti; la deliberazione è presa a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del presidente nel caso di parità di voti.
L'Autorità dirigente designa uno dei suoi dipendenti per esercitare le funzioni di segretario. Questi redige processo verbale in apposito registro (mod. 21).
Le deliberazioni con cui è inflitta la punizione indicata nel numero 6 degli debbono essere comunicate trimestralmente al Ministero.
Nessuna indennità o retribuzione è dovuta ai componenti il Consiglio di disciplina.
Storico versioni
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