Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 155

Effetti delle punizioni

In vigore dal 12 lug 1931
La punizione della cella ha sempre per effetto la privazione del sopravvitto, delle visite e della facoltà, di scrivere. Il detenuto, al quale è stata inflitta la punizione preveduta dal numero 6 degli , può scrivere ai propri congiunti prima di entrare in cella: dopo un mese di punizione, può concedersi al punito, che ha serbato buona condotta, il permesso di scrivere. Quando alla punizione della cella è congiunto il trattamento a pane ed acqua per più di tre giorni, è conceduto al detenuto ogni giovedì e ogni domenica il vitto ordinario, e negli altri giorni un quarto di razione supplementare di pane. Quando alla punizione della cella è congiunta la privazione del letto, può essere aumentato, su richiesta del medico, il numero delle coperte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-155

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