Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 177
Visita medica
In vigore dal 12 lug 1931
Il detenuto, prima di essere posto in traduzione, dev'essere visitato dal medico che rilascia dichiarazione scritta (mod. 24).
Se il medico riconosce che il detenuto è in condizioni di salute da non poter sopportare, senza pericolo, il viaggio, l'Autorità dirigente sospende la partenza e informa la competente Autorità giudiziaria, se si tratta di imputato o di condannato da tradursi per sua richiesta, ovvero informa il Ministero, se si tratta di condannato assegnato ad altro stabilimento.
Storico versioni
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