Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 182

(Devoluzione del fondo dell'evaso in favore della

In vigore dal 12 lug 1931
Cassa delle ammende) Il fondo del detenuto evaso è devoluto alla Cassa delle ammende. Questa disposizione non si applica quando l'evaso si costituisce volontariamente prima che siano trascorse quarantotto ore dalla evasione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-182

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