Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 182
(Devoluzione del fondo dell'evaso in favore della
In vigore dal 12 lug 1931
Cassa delle ammende)
Il fondo del detenuto evaso è devoluto alla Cassa delle ammende.
Questa disposizione non si applica quando l'evaso si costituisce volontariamente prima che siano trascorse quarantotto ore dalla evasione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-182