Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 186

Liberazione dei detenuti militari ed assimilati

In vigore dal 12 lug 1931
Della liberazione dei detenuti, che appartengono alle forze armate dello Stato o a corpi assimilati, deve essere data partecipazione preventiva ai Comandi dai quali essi dipendono. Analoga comunicazione è fatta quando i detenuti liberandi debbano soddisfare all'obbligo di leva.
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