Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 186
Liberazione dei detenuti militari ed assimilati
In vigore dal 12 lug 1931
Della liberazione dei detenuti, che appartengono alle forze armate dello Stato o a corpi assimilati, deve essere data partecipazione preventiva ai Comandi dai quali essi dipendono.
Analoga comunicazione è fatta quando i detenuti liberandi debbano soddisfare all'obbligo di leva.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-186