Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 189

Informazioni sulla condotta del liberando

In vigore dal 12 lug 1931
Al liberando si consegna, se lo richiede, un attestato della condotta tenuta e della capacità lavorativa dimostrata durante la detenzione (mod.29) Nel caso in cui il liberando deve essere internato in uno stabilimento per l'esecuzione di misure amministrative di sicurezza, il direttore trasmette la cartella biografica al direttore dello stabilimento al quale l'internando è assegnato. Il direttore di questo stabilimento trasmette copia della cartella biografica al giudice di sorveglianza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-189

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