Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 192
Accertamenti del giudice di sorveglianza
In vigore dal 12 lug 1931
Il giudice di sorveglianza, compiute le indagini che ritiene opportune, ed accertato l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, o l'impossibilità in cui si trova il condannato di adempierle, dà parere sull'ammissione della domanda e trasmette gli atti al Ministero.
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