Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 194

Sottoposizione alla libertà vigilata

In vigore dal 12 lug 1931
Il giudice di sorveglianza, nel dare esecuzione al decreto del Ministro della giustizia, ordina che il liberato sia posto in stato di libertà vigilata. Tra le prescrizioni prevedute dal primo capoverso dell' del codice penale deve essere compresa quella di presentarsi periodicamente al Consiglio di patronato o al rappresentante di questo nel Comune, per dare notizie sul lavoro al quale il liberato si è dedicato, sui bisogni che ha e sul tenore di vita che conduce.
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