Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 196
Dimissioni dallo stabilimento del liberato condizionalmente
In vigore dal 12 lug 1931
Il condannato al quale è stata conceduta la liberazione condizionale, salve disposizioni speciali dell'Autorità competente, è liberato dal carcere con le stesse norme stabilite per la liberazione definitiva, previa annotazione nel registro di matricola del decreto ministeriale che gli concede la liberazione condizionale e del provvedimento del giudice di sorveglianza che ordina la libertà vigilata.
Il liberato è messo a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza che gli consegna la carta precettiva prescritta per coloro che sono in stato di libertà vigilata.
Nella carta precettiva deve, oltre quanto è prescritto dall'articolo 649 del codice di procedura penale, risultare l'indicazione della pena che fu inflitta al condannato, del giorno in cui questi cominciò a scontarla e di quello in cui essa viene a cessare se la liberazione condizionale non è revocata.
Queste notizie sono date dall'Autorità dirigente all' autorità di pubblica sicurezza.
Storico versioni
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