Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 199

Ritorno agli stabilimenti di pena

In vigore dal 12 lug 1931
Al condannato ammesso nello stabilimento per revoca della liberazione condizionale si applicano le disposizioni degli e seguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-199

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