Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 199
Ritorno agli stabilimenti di pena
In vigore dal 12 lug 1931
Al condannato ammesso nello stabilimento per revoca della liberazione condizionale si applicano le disposizioni degli e seguenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-199