Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 204
Trattamento dei condannati durante l'isolamento diurno
In vigore dal 12 lug 1931
Ai condannati sottoposti all'isolamento diurno si applicano le disposizioni di questo regolamento con le restrizioni indicate nei vari casi per i condannati all'ergastolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-204