Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 204

Trattamento dei condannati durante l'isolamento diurno

In vigore dal 12 lug 1931
Ai condannati sottoposti all'isolamento diurno si applicano le disposizioni di questo regolamento con le restrizioni indicate nei vari casi per i condannati all'ergastolo.
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