Art. 209
Colloqui e dichiarazioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-209
Colloqui e dichiarazioni
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I colloqui sono consentiti solo se preventivamente autorizzati dal pubblico ministero. Nel caso in cui il condannato alla pena di morte chieda di rilasciare dichiarazioni, il direttore dell'istituto deve avvertire subito il procuratore del Re, il quale ha il compito di raccoglierle senza ritardo e far redigere apposito processo verbale. Qualora tale richiesta sia presentata poco prima dell'esecuzione, le dichiarazioni vengono raccolte direttamente dal rappresentante del pubblico ministero presente sul luogo.
La norma disciplina lo svolgimento dei colloqui e la raccolta formale delle dichiarazioni rese dal condannato alla pena capitale, garantendo il controllo e l'intervento tempestivo dell'autorità giudiziaria.
Si applica al condannato alla pena di morte, al direttore dello stabilimento penitenziario, al procuratore del Re e ai rappresentanti del pubblico ministero.
Un detenuto condannato alla pena capitale chiede di rendere dichiarazioni poco prima dell'esecuzione. Il rappresentante del pubblico ministero presente sul posto provvede immediatamente a raccoglierle e a farne redigere il relativo processo verbale.
Obbligo per il direttore di avvisare immediatamente il procuratore del Re; obbligo per il procuratore del Re di ricevere le dichiarazioni senza ritardo e farne redigere processo verbale; adempimento delle dichiarazioni da parte del rappresentante del pubblico ministero se nell'imminenza dell'esecuzione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.