Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 209

Colloqui e dichiarazioni

In vigore dal 12 lug 1931
Sono ammessi tutti i colloqui che il pubblico ministero ritiene di autorizzare. Qualora il condannato alla pena di morte chieda di fare dichiarazioni, il direttore dello stabilimento ne avvisa immediatamente il procuratore del Re, che le riceve senza ritardo e ne fa compilare processo verbale. Se la richiesta, è fatta nell'imminenza dell'esecuzione, le dichiarazioni sono ricevute dal rappresentante del pubblico ministero presente sul posto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-209

In sintesi

I colloqui sono consentiti solo se preventivamente autorizzati dal pubblico ministero. Nel caso in cui il condannato alla pena di morte chieda di rilasciare dichiarazioni, il direttore dell'istituto deve avvertire subito il procuratore del Re, il quale ha il compito di raccoglierle senza ritardo e far redigere apposito processo verbale. Qualora tale richiesta sia presentata poco prima dell'esecuzione, le dichiarazioni vengono raccolte direttamente dal rappresentante del pubblico ministero presente sul luogo.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina lo svolgimento dei colloqui e la raccolta formale delle dichiarazioni rese dal condannato alla pena capitale, garantendo il controllo e l'intervento tempestivo dell'autorità giudiziaria.

A chi si applica

Si applica al condannato alla pena di morte, al direttore dello stabilimento penitenziario, al procuratore del Re e ai rappresentanti del pubblico ministero.

Esempio pratico

Un detenuto condannato alla pena capitale chiede di rendere dichiarazioni poco prima dell'esecuzione. Il rappresentante del pubblico ministero presente sul posto provvede immediatamente a raccoglierle e a farne redigere il relativo processo verbale.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per il direttore di avvisare immediatamente il procuratore del Re; obbligo per il procuratore del Re di ricevere le dichiarazioni senza ritardo e farne redigere processo verbale; adempimento delle dichiarazioni da parte del rappresentante del pubblico ministero se nell'imminenza dell'esecuzione.

Domande frequenti

Chi decide quali colloqui possono essere effettuati?Sono ammessi esclusivamente i colloqui che il pubblico ministero ritiene opportuno autorizzare.
Cosa deve fare il direttore dello stabilimento se il condannato a morte vuole fare dichiarazioni?Deve avvisare immediatamente il procuratore del Re affinché questi riceva tempestivamente le dichiarazioni e ne rediga processo verbale.
Chi raccoglie le dichiarazioni se la richiesta avviene a ridosso dell'esecuzione?Le dichiarazioni sono ricevute dal rappresentante del pubblico ministero che si trova già presente sul posto.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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