Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 207
Isolamento del condannato a morte
In vigore dal 12 lug 1931
Appena è pronunciata la sentenza di condanna alla pena di morte, il pubblico ministero ne dà notizia al direttore dello stabilimento nel quale il detenuto si trova.
Il detenuto è immediatamente sottoposto ad isolamento continuo e a sorveglianza speciale ininterrotta.
Storico versioni
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