Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 203

Isolamento diurno

In vigore dal 12 lug 1931
Quando, all'inizio della esecuzione della pena dell'ergastolo o nel corso di essa, debba applicarsi l'isolamento diurno, il condannato non è ammesso alla vita in comune se non dopo decorso il tempo stabilito dal giudice per l'isolamento diurno.
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