Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 208
Visite del direttore, del cappellano e del medico
In vigore dal 12 lug 1931
Almeno due volte al giorno il direttore, il cappellano ed il medico visitano il detenuto condannato a morte.
Il detenuto può anche domandare l'assistenza di un altro sacerdote.
Storico versioni
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