Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 208

Visite del direttore, del cappellano e del medico

In vigore dal 12 lug 1931
Almeno due volte al giorno il direttore, il cappellano ed il medico visitano il detenuto condannato a morte. Il detenuto può anche domandare l'assistenza di un altro sacerdote.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-208

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