Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo IV

Art. 213

Applicabilità delle disposizioni comuni agli altri stabilimenti

In vigore dal 12 lug 1931
Gli stabilimenti e le sezioni per minori non debbono avere l'aspetto di edilizi carcerari. In essi si applicano le disposizioni generali di questo regolamento con le speciali norme di cui agli articoli seguenti.
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Applicabilità delle disposizioni comuni agli altri stabilimenti (Art. 213 Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo