Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo IV

Art. 215

Personale di custodia

In vigore dal 12 lug 1931
Le funzioni di custodia negli stabilimenti per i minori sono esercitate da un personale specializzato in base alle norme da stabilirsi nel regolamento per gli agenti di custodia. Tale personale indossa l'abito borghese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-215

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo