Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo IV
Art. 215
246 / 332Personale di custodia
In vigore dal 12 lug 1931
Le funzioni di custodia negli stabilimenti per i minori sono esercitate da un personale specializzato in base alle norme da stabilirsi nel regolamento per gli agenti di custodia. Tale personale indossa l'abito borghese.
Storico versioni
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