Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 212

Esecuzione pubblica

In vigore dal 12 lug 1931
Quando il Ministro dispone che l'esecuzione sia pubblica il procuratore generale del Re stabilisce, d'accordo con il prefetto della provincia, i limiti e le modalità con cui il pubblico ammesso nel luogo dell'esecuzione.
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