Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 212
196 / 332Esecuzione pubblica
In vigore dal 12 lug 1931
Quando il Ministro dispone che l'esecuzione sia pubblica il procuratore generale del Re stabilisce, d'accordo con il prefetto della provincia, i limiti e le modalità con cui il pubblico ammesso nel luogo dell'esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-212