Art. 212 · Esecuzione pubblica
Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 212

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Esecuzione pubblica

In vigore dal 12 lug 1931
Quando il Ministro dispone che l'esecuzione sia pubblica il procuratore generale del Re stabilisce, d'accordo con il prefetto della provincia, i limiti e le modalità con cui il pubblico ammesso nel luogo dell'esecuzione.
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